(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 26
                     speciale del 2 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Al fine di incentivare lo  sviluppo  del  turismo  nelle  localita'
balneari  della  costa  adriatica  abruzzese, ostacolato dal transito
degli  autoveicoli  pesanti  lungo  la  S.S.  16,   e   di   ridurre,
contestualmente,  i  tempi di percorrenza delle merci trasportate con
la modalita' gomma, la Regione Abruzzo, entro i limiti  di  spesa  di
cui  al  successivo  articolo  3,  assume l'onere del pagamento della
tariffa di pedaggio autostradale degli autotreni ed autoarticolati di
cui, rispettivamente, alle lettera h) ed i) dell'art. 54 del  decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n. 285, adibiti al trasporto di cose,
obbligatoriamente deviati sull'A/14 lungo la tratta S. Benedetto  del
Tronto  -Vasto  Sud  e  viceversa,  per  un  periodo  di  48 giorni a
decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.